Provvedimenti Sanzionatori & Cancellazione

Il confidi che intende essere cancellato dall'elenco presenta istanza all'Organismo.

L'Organismo Verifica la completezza e la regolarità della domanda e delibera sulla domanda di cancellazione entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda.

In caso di iscrizione nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB il confidi trasmette all'Organismo copia del provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall'elenco.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

  1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di:
    1. perdita dei requisiti per l'iscrizione;
    2. gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione;
    3. mancato pagamento del contributo ai sensi dell'art. 112- bis, comma2;
    4. inattività - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normativa che ne regolano l'attività può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività.
  3. Si applica l'art. 145-bis TUB.
  4. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si da conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'art. 145- bis, comma 2 TUB.

ALTRE VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi (art.13, comma 5, della Legge 24 novembre 2003, n.326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. (da € 5.164 a € 51.645).
  2. A norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi
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06.86357324 / 340.8745069
 
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