La nota integrativa
5.1. Premessa
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) Parte A – Politiche contabili;
2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) Parte C – Informazioni sul conto economico;
4) Parte D – Altre informazioni.
Ogni Parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale. Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti disposizioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute. Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati. Nella nota integrativa gli intermediari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal “decreto” e dalle presenti disposizioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l’immediatezza informativa della nota stessa. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro (1).
1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, sottovoci e dei “di cui”, trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro . L’importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.
5.2. Parte A – Politiche contabili
Nella presente sezione:
a) sono illustrati i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
b) sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga prevista dall’art. 2, comma 5 (che riguarda i criteri di valutazione), dall’art. 5, comma 3 o dall’art. 13, comma 2 del “decreto”, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
c) sono indicate le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
d) è motivato l’esercizio della facoltà di ammortizzare l’avviamento in un periodo di durata superiore a dieci anni;
e) è motivata la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 17, comma 1 del “decreto” e il valore inferiore derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo suddetto o, se non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata;
f) è fatta menzione dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 17, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del “decreto”.
5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del “decreto” riguardano conti dello stato patrimoniale, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.
Sezione 1 – I crediti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20 e 30. Laddove di importo rilevante, va fornita anche l’informativa sull’operatività con fondi di terzi in amministrazione che riveste natura di mero servizio.
1.1 Dettaglio della voce 20 “crediti verso banche ed enti finanziari” Nelle presente voce sono fornite, tra l’altro, informazioni sulle somme versate presso le banche dai confidi a copertura della propria operatività di rilascio di garanzie.
1.2 Dettaglio della voce 30 “crediti verso clientela” Nella presente voce figura, fra l’altro, l’importo dei crediti verso clientela connessi con interventi di garanzia operati dai confidi a favore dei soci o dei consorziati.
1.3 Crediti verso clientela garantiti
Nella presente voce figura l'importo dei “crediti verso clientela” (diversi da quelli verso gli Stati e gli altri enti pubblici) assistiti, in tutto o in parte, da garanzie reali o personali. Per i crediti parzialmente garantiti è indicato solo l'ammontare garantito.
Sezione 2 – I titoli
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 40 e 50. Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.
Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche). Con riferimento ai titoli immobilizzati, in calce alla tavola vanno indicati:
a) le svalutazioni operate ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto nonché l’informativa di cui all’art. 21 lett. i) punto 1 del decreto;
b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Vanno altresì indicati i titoli di debito o di capitale depositati dai confidi a garanzia della propria operatività di rilascio di garanzie.
Sezione 3 – Le partecipazioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 60 e 70.
Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto” devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso.
Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.
La differenza positiva (negativa) consiste nel maggior (minor) valore della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, non imputabile a elementi dell'attivo e del passivo della partecipata stessa. Per le partecipazioni diverse da quelle in società controllate, collegate e a controllo congiunto iscritte a un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) occorre indicare:
1) il valore contabile e il valore derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
3.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi e informazioni contabili
Per ciascuna partecipata, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione.
Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 17 del “decreto”, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.
È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.
I bilanci e i prospetti riepilogativi che l'intermediario deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), del “decreto” e delle imprese collegate di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del medesimo “decreto”.
Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90. Nella tabella 4.1 occorre indicare l'importo delle spese d’impianto e di avviamento. Nella tabella 4.2 va indicato l’importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dall'intermediario nella propria attività nonché gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni. In calce alle tabelle vanno indicate le svalutazioni operate ai sensi dell’art. 15, comma 2 e dell’art. 14, comma 5 del decreto nonché l’informativa di cui all’art. 6, comma 2 del decreto.
Sezione 5 – Altre voci dell’attivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.
5.1 Composizione della voce 130 “altre attività”
5.2 Composizione della voce 140 “ratei e risconti attivi” Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 130 e 140 dell'attivo, quando il loro ammontare sia apprezzabile. In particolare, vanno indicati i risconti attivi calcolati sulle commissioni passive pagate a fronte di controgaranzie ricevute.
5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.
Sezione 6 - I debiti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20 e 30. Devono essere indicati:
a) i versamenti effettuati dai soci o dai consorziati dei confidi, successivamente alla loro ammissione, a titolo di deposito cauzionale da utilizzare quale forma di garanzia diretta offerta dai medesimi soci o dai consorziati;
b) l'importo e il numero dei titoli e valori simili emessi dall'intermediario nonché quelli delle azioni di godimento, specificando i diritti che essi attribuiscono.
Sezione 7 - I fondi e le passività fiscali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 40, 70 e 80.
Devono figurare le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci 70 e 80, indicando separatamente gli accantonamenti e gli utilizzi.
Occorre anche indicare sia la quota dei “fondi imposte e tasse” che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.
7.1 Variazioni nell’esercizio del “Trattamento di fine rapporto del personale” La presente voce va compilata quando l’ammontare del fondo è rilevante.
7.2 Composizione della Voce 80 “Fondi per rischi e oneri” Nella presente voce deve figurare la composizione della voce 80 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.
7.3 Variazioni nell’esercizio del “Fondo per rischi e oneri” La presente voce va compilata quando l’ammontare delle variazioni è rilevante.
7.4 Variazioni nell’esercizio delle “Attività per imposte anticipate”
7.5 Variazioni nell’esercizio delle “Passività per imposte differite”
Nella tabella 7.4 occorre evidenziare l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle “attività per imposte anticipate” incluse nella voce 120 “attività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l’altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili.
Nella tabella 7.5 occorre evidenziare l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle “passività per imposte differite” incluse nella voce 40 “Passività fiscali” dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l’altra per quelle imputate al patrimonio netto (1). Occorre inoltre indicare:
a) i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l’indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote di imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente; b) l’entità e le variazioni intervenute nell’esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella voce 40, perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell’onere tributario è subordinato all’iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d’imposta; c) l’entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l’iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione.
1) Gli intermediari devono compilare le tabelle 7.4 e 7.5 limitatamente alle “attività per imposte anticipate” e alle “passività per imposte differite” le cui contropartite vanno registrate in contropartita del conto economico. Essi daranno comunque indicazione dell’ammontare delle “attività per imposte anticipate” e delle “passività per imposte differite” contabilizzate in contropartita del patrimonio netto.
Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 150 e i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.
Occorre fornire informazioni sulle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.
Occorre fornire un’informativa sulle riserve in sospensione d’imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità differita passiva. In particolare va indicato l’ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella voce 40 “Passività fiscali”.
8.1 “Capitale” e “azioni o quote proprie”: composizione Ove esistenti, vanno indicate le diverse categorie di azioni (azioni ordinarie, ecc.) o di quote che costituiscono il “capitale”, fornendo separatamente l’importo delle azioni emesse, delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio. Analoga informativa va fornita riguardo alle azioni o quote proprie in portafoglio.
8.2 Capitale – Numero azioni o quote: variazioni annue Nella sottovoce B.3 “altre variazioni” vanno indicati, ad esempio, i frazionamenti. Nella sottovoce C.3 “altre variazioni” vanno indicati, ad esempio, i raggruppamenti.
8.3 Riserve: altre informazioni Occorre indicare la composizione della sottovoce d) della voce 120 (“Riserve: altre riserve”), quando il suo ammontare sia rilevante.
Sezione 9 - Altre voci del passivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti. Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 5 “Altre voci dell'attivo”. Vanno indicati nella presente voce anche i risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute dai confidi a fronte di garanzie rilasciate.
Sezione 10 - Altre informazioni
10.1 Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua
Nella presente tavola occorre indicare l’ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio” ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua:
OPERATORI DEL MICROCREDITO
a) a vista;
b) fino a tre mesi;
c) da oltre tre mesi fino a un anno;
d) da oltre un anno fino a cinque anni;
e) da oltre cinque anni fino a sette anni;
f) da oltre sette anni fino a dieci anni;
g) oltre dieci anni.
CONFIDI MINORI
a) a vista;
b) fino a un anno;
c) da oltre un anno fino a cinque anni;
d) oltre cinque anni.
La vita residua corrisponde all’intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.
I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero. Va incluso anche l’importo dei canoni dei beni dati in locazione finanziaria sulla base delle scadenze contrattuali del contratto di microleasing finanziario.
Nello scaglione “a vista” sono ricondotte le attività e le passività finanziarie “a vista” dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. Sono incluse le esposizioni creditizie scadute non deteriorate limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nella fascia in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.
Nello scaglione “a vista” vanno ricompresi anche i debiti che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti e non ancora rimborsati. Le operazioni “fuori bilancio” vanno rilevate in base al metodo della “doppia entrata”, ad eccezione di:
a) garanzie rilasciate, le quali vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione;
b) garanzie ricevute, che vanno rilevate soltanto se a copertura di garanzie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l’escussione.
I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del finanziamento e, convenzionalmente, una posizione corta nella fascia a “vista”.
5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico
Se le deroghe previste dall'art. 2, comma 5, o dall'art. 5, comma 3, del “decreto” riguardano conti del conto economico, i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico sono spiegati nella sezione in cui, secondo le seguenti istruzioni, tali conti devono essere illustrati.
Sezione 1 – Gli interessi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 10 e 20.
Sezione 2 – Le commissioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
Sezione 3 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
Sezione 4 – Le spese amministrative
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130. 4.1 Numero medio dei dipendenti per categoria Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.
5.1 Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni” Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, del “decreto”. In calce alla tabella, va indicato, ove rilevante, l’importo delle riprese di valore su crediti e delle riprese su accantonamenti per garanzie e impegni.
Sezione 6 – Altre voci di conto economico
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 160, 170, 220, 230 e 260.
6.1 Composizione della voce 160 “altri proventi di gestione”
6.2 Composizione della voce 170 “altri oneri di gestione”
6.3 Composizione della voce 220 “proventi straordinari”
6.4 Composizione della voce 230 “oneri straordinari”
Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci suddette quando il loro ammontare sia rilevante.
6.5 Composizione della voce 260 “imposte sul reddito dell’esercizio” Nelle voci 2 e 3 della tabella
Nelle voci 2 e 3 della tabella 6.5 figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole 7.4 e 7.5 (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico).
5.5. Parte D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’attività svolta
A. CONFIDI MINORI
Informazioni di natura qualitativa
Va fornita una descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l’utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). Va altresì fornita l’informativa di cui all’art. 21, comma 1, lett. h) del decreto. Informazioni di natura quantitativa.
I confidi compilano le tabelle della presente sottosezione secondo i criteri segnaletici di seguito previsti. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire, in calce alle tabelle A.4, A.5, A.6 e A.7, dettagli informativi relativi alle esposizioni creditizie “fuori bilancio” (es. garanzie rilasciate) deteriorate sulla base delle definizioni ed evidenze utilizzate a fini interni. In questo ambito, i confidi possono utilizzare le definizioni e i dettagli informativi previsti per il bilancio dei confidi vigilati.
A.1 Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni
Nelle “garanzie rilasciate” figurano tutte le garanzie personali e reali prestate dall’intermediario. Va indicato l’ammontare garantito, alla data di chiusura del bilancio, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore (1). Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario, va indicato unicamente l’importo del fondo monetario (c.d. “cap”) nella sottovoce relativa alle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Più in generale, in questa sottovoce va segnalato l’ammontare garantito dalle attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi.
Gli “impegni irrevocabili sono quelli che possono dar luogo a rischi di credito, ivi inclusi quelli a rilasciare garanzie. Va indicato l’impegno assunto al netto delle somme o delle garanzie già erogate e delle eventuali rettifiche di valore (2).
1) Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.
2) Incluse anche le rettifiche di valore coperte dalle commissioni attive iscritte nelle “altre passività”.
A.2 Finanziamenti
Figurano nella presente tabella il valore lordo e il valore netto dei finanziamenti erogati per intervenuta escussione delle garanzie rilasciate, ripartiti per qualità (deteriorate – sofferenze/altre deteriorate). Figurano altresì il valore lordo e netto degli altri finanziamenti, ripartiti per qualità (non deteriorati e deteriorati – sofferenze/altre deteriorate).
A.3 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce “cancellazioni” si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni.
Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.
Quando l’importo di una variazione inclusa tra le “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione” è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
A.4 Valore delle garanzie(reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Figurano nella presente tabella le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di chiusura del bilancio.
Vanno indicati l’ammontare garantito al lordo delle rettifiche di valore (accantonamenti) alla data di riferimento del bilancio e l’importo degli accantonamenti totali effettuati sulle garanzie rilasciate.
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l’ente finanziario risponde delle prime perdite).
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c’è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame.
Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, le garanzie nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l’ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite). Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l’intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate, in una delle sottovoci previste per le garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, di tipo mezzanine o pro quota.
Per garanzie controgarantite s’intendono le garanzie rilasciate dall’intermediario che redige il bilancio, che vengono a loro volta garantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall’intermediario medesimo.
Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di confidi di primo livello, per le quali non è certo “ex ante” il confidi beneficiario delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il confidi beneficiario e da parte di quest’ultimo.
Pertanto, sino a tale momento tutti i confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite. Una volta accertato il beneficiario, i restanti confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite.
A.5 Garanzie (reali o personali) rilasciate: importo delle controgaranzie
Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella l’ammontare delle garanzie rilasciate controgarantite (per la definizione di garanzie controgarantite cfr. Tabella A.4), e l’importo controgarantito, ripartiti per tipologia di controgarante.
A.6 Numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate: rango di rischio assunto
Figura nella presente tabella il numero delle le garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio e quello delle garanzie rilasciate nell’esercizio. È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine e garanzie rilasciate pro-quota, definite secondo quanto indicato nella tabella A.4. Per ciascuna tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota) è prevista la distinzione tra garanzie prestate a favore di un singolo debitore e garanzie prestate a favore di più debitori (portafoglio di debitori). Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.
A.7 Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti
Figura nella presente tabella l’importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l’importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il garante e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il garante risponde delle prime perdite o di quelle di tipo mezzanine).
A.8 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di stock
Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella: a) il valore nominale delle garanzie (reali o personali) rilasciate in essere alla data di chiusura del bilancio, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all’intermediario che redige il bilancio richieste di escussione; b) l’importo delle controgaranzie, ripartite per tipologia, che copre il rischio di credito assunto dall’intermediario con le garanzie di cui al punto a);c) il totale dei fondi accantonati a fronte delle garanzie (reali o personali) di cui al punto a),. Il valore nominale corrisponde al valore delle garanzie di cui alla tabella A.1. Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.9 Garanzie (reali o personali) rilasciate in corso di escussione: dati di flusso
Vanno indicati il valore nominale, l’importo delle controgaranzie e il totale dei fondi accantonati, come definiti nella tabella A.8, delle garanzie (reali o personali) per le quali siano state formalizzate all’intermediario che redige il bilancio, richieste di escussione, nel corso dell’esercizio di riferimento del bilancio.
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle voci relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.10 Variazioni delle garanzie (reali o personali) rilasciate
Figurano nelle presenti tabelle le variazioni delle garanzie rilasciate (reali o personali) riferite a valori lordi e cumulati a partire dal 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. È prevista la distinzione tra garanzie rilasciate controgarantite e altre garanzie nonché tra garanzie a prima richiesta e altre garanzie.
Nella sottovoce b.1 “Garanzie rilasciate”, vanno rilevate le garanzie rilasciate successivamente al 1° giorno dell’esercizio di riferimento del bilancio. Nel caso in cui la controgaranzie venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell’intermediario che redige il bilancio, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, vanno rilevati, per i medesimi valori, la sottovoce Variazioni in aumento - garanzie rilasciate: controgarantite) e la voce (Variazioni in diminuzione - altre variazioni in diminuzione: altre).
Convenzionalmente, le “attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” (Voce 4 della Tabella A.1) vanno ricondotte, a seconda delle caratteristiche della tipologia di garanzie rilasciate nelle colonne relative alle garanzie a prima richiesta e alle altre garanzie.
A.11 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle rettifiche e degli accantonamenti complessivi a fronte delle esposizioni per cassa e delle garanzie rilasciate. In particolare, nelle sottovoci:
a) “rettifiche/accantonamenti complessivi iniziali/finali”: si deve indicare l’importo complessivo delle rettifiche di valore/accantonamenti rilevati in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine esercizio;
b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l'importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in aumento: rettifiche di valore”;
d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive/accantonamenti iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
A.12 Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Va indicato il valore di bilancio.
A.13 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie (reali e personali) rilasciate nell’esercizio: valore complessivo
Con riferimento alle garanzie rilasciate nell’esercizio di riferimento del bilancio, va indicato nella presente tabella l’ammontare complessivo (1) delle commissioni attive percepite a fronte delle garanzie rilasciate e quello delle commissioni pagate a fronte di controgaranzie ricevute su tali garanzie nonché per il collocamento delle garanzie stesse. Le commissioni attive sono ripartite tra quelle percepite a fronte di garanzie controgarantite e quelle percepite a fronte di garanzie non controgarantite. Le commissioni passive a fronte di controgaranzie ricevute sono distinte per tipologia di controgaranzia. Sia le commissioni attive che quelle passive sono ripartite per tipologia di rischio assunto (prima perdita, mezzanine, pro quota).
1) Vale a dire la somma della quota iscritta in conto economico nell’esercizio e della quota oggetto di risconto e registrata nello stato patrimoniale del medesimo esercizio.
A.14 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per settore di attività economica dei debitori garantiti. Ai fini della presente tabella per l’individuazione dei settori si rimanda alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT(1).
Nel caso di garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo mezzanine va indicato sia l’importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4) sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito al netto degli accantonamenti totali.
1) La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell’ISTAT all’indirizzo http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco.
A.15 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)
Figurano nella presente tabella le garanzie rilasciate ripartite per regione di residenza dei debitori garantiti. Nel caso delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita e di quelle con assunzione di rischio di tipo mezzanine va indicato sia l’importo garantito al netto degli accantonamenti totali (cfr. tabella A.4), sia l’ammontare delle attività sottostanti (determinato secondo quanto previsto nella tabella A.7); per le garanzie rilasciate pro-quota va indicato il solo importo garantito.
A.16 Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Va rilevato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per settore di attività economica dei debitori garantiti. La ripartizione per settori e per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientrante nel portafoglio garantito.
A.17 Distribuzione territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)
Va indicato nella presente tabella il numero delle garanzie rilasciate ripartito per regione di residenza dei debitori garantiti. La ripartizione per tipologia di rischio assunto è quella prevista nella tabella A.14. Nel caso di garanzie a favore di un portafoglio di debitori, per ciascuna delle garanzie prestate va indicato il numero totale dei debitori rientranti nel portafoglio garantito.
A.18 Stock e dinamica del numero di associati
Va rilevato nella presente tabella il numero degli associati dei confidi a inizio e a fine esercizio nonché il numero degli associati che si sono aggiunti nel corso dell’esercizio e quello degli associati cessati nell’esercizio. È prevista la distinzione tra associati attivi e non attivi.
B. MICROCREDITO
Informazioni di natura qualitativa
Va fornita una descrizione dei sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito (ad esempio: le principali tipologie di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzate). Va altresì fornita l’informativa di cui all’art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.
Informazioni di natura quantitativa
Con riferimento alle operazioni di microleasing finanziario, nella presente sezione, va riportato l’importo dei crediti impliciti calcolati utilizzando il c.d. “metodo finanziario”.
B.1 Esposizione lorda e netta
Figura nella presente tabella l’ammontare dell’esposizione lorda, delle rettifiche di valore e dell’esposizione netta distinte per: esposizioni non deteriorate (scadute da più di 90 giorni e altre esposizioni non deteriorate), sofferenze, altre esposizioni deteriorate, relativa a:
a) microcredito produttivo;
b) microcredito sociale;
c) microleasing finanziario;
d) operazioni di finanza mutualistica e solidale;
e) altri crediti (in tale categoria va indicato il “di cui” “finanziamenti pregressi non riconducibili al microcredito”, se di importo rilevante).
B.2 Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde deteriorate. In particolare, nella sottovoce “cancellazioni” si devono indicare le cancellazioni operate in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni.
Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica.
Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.
Quando l’importo di una variazione inclusa tra le “altre variazioni in aumento” o tra le “altre variazioni in diminuzione” è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
B.3 Dinamica delle rettifiche di valore complessive
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nell’ammontare delle rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa. In particolare, nelle sottovoci:
a) “rettifiche complessive iniziali/finali”: si deve indicare l’importo complessivo delle rettifiche di valore rilevate in conto economico rispettivamente alla data di inizio e fine esercizio;
b) “riprese di valore da valutazione”: si deve indicare l'importo delle riprese di valore che confluisce in conto economico;
c) “cancellazioni”: vanno indicate le cancellazioni delle esposizioni. Quelle non effettuate a valere su precedenti rettifiche vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle “variazioni in aumento: rettifiche di valore”;
d) “altre variazioni in aumento/diminuzione”: si devono includere tutte le variazioni delle rettifiche complessive iniziali riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti. Quando l’importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza in calce alla tabella.
B.4 Variazioni delle operazioni di microcredito: ammontare
Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l’esercizio nell’ammontare delle esposizioni lorde relativamente alle operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare nelle sottovoci “altre variazioni in aumento/in diminuzione” si devono includere tutte le variazioni dell’esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti.
B.5 Variazioni delle operazioni di microcredito: numero di contratti
Nella presente tabella occorre rappresentare il numero di contratti e operazioni di microcredito e altri crediti, suddivise secondo quanto previsto nella tabella B.1. In particolare occorre fare riferimento alle nuove operazioni stipulate, ai rinnovi di operazioni esistenti, alle operazioni rimborsate integralmente e alle cancellazioni intervenute nell’esercizio. Nel caso di contratti che prevedono il rimborso rateale occorre fare riferimento al rimborso dell’ultima rata.
B.6 Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia servizi ausiliari offerti (1)
Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito produttivo erogati dall’intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati ai sensi dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 5, comma 5 del D.M. 176/2014. Il numero di contratti va fornito distintamente per ciascun servizio di assistenza e monitoraggio prestato.
In calce alla tabella, ove rilevante, va fornita l’informativa sull’ammontare delle commissioni percepite su operazioni di microcredito produttivo per i servizi prestati dall’intermediario stesso e sull’ammontare dei costi dei servizi ausiliari prestati da soggetti specializzati, suddiviso per tipologia di servizi offerti.
1) I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio previsti nell’art. 3 comma 1 del d.m. 176/2014 sono i seguenti:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
B.7 Numero di contratti di microcredito sociale assistiti da servizi ausiliari
Nella presente tabella figura il numero dei contratti di microcredito sociale erogati dall’intermediario che sono assistiti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati dall’intermediario o da soggetti specializzati.
B.8 Distribuzione delle operazioni di microcredito per settore di attività economica dei debitori
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero delle operazioni di microcredito ripartiti per settore di attività economica dei debitori. Ai fini della presente tabella e per l’individuazione dei settori si rinvia alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 pubblicata dall’ISTAT(2).
2) La documentazione relativa alla codifica ATECO può essere reperita nel sito internet dell’Istituto all’indirizzo http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco.
B.9 Distribuzione territoriale delle operazioni di microcredito
Figurano nella presente tabella il valore di bilancio dei crediti erogati e il numero di operazioni delle operazioni di microcredito ripartiti per regione di residenza dei debitori.
Sezione 2 – Gli amministratori e i sindaci
2.1 Compensi
2.2 Crediti e garanzie rilasciate
Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’intermediario e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, cumulativamente per ciascuna categoria.
Sezione 3 – Impresa controllante che redige il bilancio consolidato
3.1 Denominazione
3.2 Sede
Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata, l'intermediario che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della controllante che redige il bilancio consolidato, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle imprese che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 23, comma 3, del “decreto” (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).
Nelle suddette voci l'impresa controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 24 del “decreto” indica la denominazione e la sede dell’intermediario che redige il bilancio consolidato nonchè il motivo dell'esonero.
Deve inoltre essere indicato il luogo in cui è disponibile una copia del bilancio consoli-dato.
Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
Nella presente sezione devono essere indicate le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Sezione 5 – Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nella presente sezione devono figurare la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’art. 21, comma 1, lett. m) del decreto, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Sezione 6 – Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nella presente sezione devono figurare la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Sezione 7 – Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Nella presente sezione deve figurare la proposta di ripartizione degli utili o di copertura delle perdite.