Mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco 112 bis
Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia
Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo domanda di iscrizione confidi.
Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti
• Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della legge 326/2003, (Euro 250.000 comprensivo del fondo rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti.
• Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
• Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi.
• Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
Rispetto della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sulla trasparenza
• Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.
• I Confidi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie previste nelle sezioni da I a VII e nella sezione X del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento, credito ai consumatori e requisiti organizzativi per la gestione dei reclami.