I confidi iscritti ex art.155 comma 4 del TUB, chiedono l'iscrizione entro 9 mesi dalla costituzione dell'Organismo ex art.112 del Testo Unico Bancario (Organismo Confidi NDR). L'Organismo dei Confidi si intende costituito, alla data di avvio della gestione dell'elenco che deve essere comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il D.Lgs. n.169 del 2012 - (correttivo del D.lgs. n.141 del 2010).
I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria e da professionisti.
Ai confidi "Minori" è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.
DOMANDA E ISCRIZIONE
Requisiti per l'iscrizione nel nuovo elenco art. 112 bis
I requisiti per l'iscrizione sono:
• forma giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
• oggetto sociale che prevede l'esercizio in via esclusiva dell'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi a essa connessi o strumentali;
• fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a € 100.000;
• quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a € 250, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
• compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
Domanda di iscrizione nell'elenco dei confidi
- Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco dei confidi presentano all'Organismo la relativa domanda a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti c con forma giuridica di consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel registro delle imprese;
- All'atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio determinato dall'Organismo. La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità da quello del completamento o della regolarizzazione;
- La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a € 250.000. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.
I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi
Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve verificare che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi.
Modalità di iscrizione - Iscrizione nell'elenco dei confidi
- L'organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione del confidi nell'elenco ai sensi dell'art. 112 comma 2 TUB e provvede, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende accolta.
- Del provvedimento di diniego dell'iscrizione è data comunicazione al confidi. Dalla data di iscrizione nell'elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall'Organismo.